Cos'è
Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
– Dipendenti pubblici;
– Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
– Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
A cosa serve
È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione
Come si accede al servizio
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali:
- interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
- esterno (ANAC)
- divulgazione pubblica
- denuncia all’Autorità giudiziaria
Servizio online
Le segnalazioni whistleblowing vanno inoltrate all’Ufficio Scolastico Regionale. Nel caso in cui il servizio di segnalazioni whistleblowing dell’Ufficio Scolastico Regionale non fosse attivo è possibile ricorrere al servizio di segnalazione esterna disponibile al link sottostante
Autenticazione
Servizi correlati
Luoghi in cui viene erogato il servizio
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariPer conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica
- Email
- PEC
- Telefono
06.264991
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariDal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:20.
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:20
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
Cosa serve
- Modulo cartaceo inoltrato alla casella di posta prevenzionecorruzione@istruzione.it
- Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
Tempi e scadenze
Segnalazione interna
La prima segnalazione va effettuata presso l'USR Regionale: con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
05
NovSegnalazione esterna
Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all'ANAC:
L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC.
05
NovDivulgazione pubblica
In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.
La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l'ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere. In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.
05
NovDenuncia all'Autorità giudiziaria o contabile
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
05
NovCasi particolari
Cosa non rientra nel whistleblower?
- Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
- Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
- Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
- Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
- Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.
Documenti
Contatti
- Telefono: 06.264991
- Email: rmic83100g@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
La normativa in materia di Whistleblowing è volta a proteggere quei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza e riconducibili ad una determinata Amministrazione. A questo scopo, il D. Lgs. 24/2023 pone a carico dei datori di lavoro determinati obblighi per garantire l’efficacia della protezione accordata ai lavoratori e ai soggetti terzi.
