Cos'è
L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
A cosa serve
L’accesso civico è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti da parte dell'amministrazione pubblica.
Come si accede al servizio
La richiesta può essere indirizzata a mezzo mail, posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria o consegnata all’URP. Ogni ente rende note le modalità e può predisporre anche un’apposita modulistica disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
Procedure collegate all'esito
Per avviare il processo, sarà necessario accertarsi della mancanza dei dati che la pubblica amministrazione doveva pubblicare e quindi compilare uno dei moduli allegati in base al tipo di istanza da presentare
Servizio online
Scarica il modello di richiesta presente sul sito istituzionale e invia la richiesta tramite indirizzo e.mail rmic83100g@istruzione.it e/o indirizzo Pec rmic83100g@pec.istruzione.it
Autenticazione
Servizi correlati
Luoghi in cui viene erogato il servizio
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariPer conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica
- Email
- PEC
- Telefono
06.264991
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariDal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:20.
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:20
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
- indirizzo
VIA DELLE ALZAVOLE 21
- CAP
00169
- OrariIl plesso è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10
- Email
- PEC
- Telefono
062022705
Cosa serve
Tempi e scadenze
Accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico deve essere redatta utilizzando il Modello di istanza di accesso civico semplice predisposto. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
02
SetRichiesta di accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello predisposto (Modello di istanza di accesso civico generalizzato). La richiesta è gratuita e deve essere indirizzata al Dirigente.
Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
02
SetCasi particolari
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso civico semplice o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Documenti
Contatti
- Telefono: 06.264991
- Email: rmic83100g@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
